Mef e misure per il sostegno alle imprese e le famiglie per l’emergenza Coronavirus

La pandemia dovuta dal covid-19 (anche detto coronavirus) ha portato ad un blocco fisico dell’economia. Le imprese, i lavoratori non essenziali sono stati obbligati dal governo a rimanere a casa. Questo implicitamente impone che lo Stato ha obbligato ai cittadini di essere a “reddito zero” per prevenire il collasso del sistema sanitario.
Però le aziende e i cittadini hanno dei costi che rimango in essere anche quando tutta l’economia si ferma: affitti, mutui, spese per alimentari, gas, luce, telefonia ecc…
Il governo si è attivato per fare in modo che le aziende e i cittadini abbiano la possibilità di avere la liquidità necessaria per poter pagare queste spese.
Il giorno 8 aprile è stato emanato il decreto legge con parte delle norme attuative che avranno
L’analisi del sito del ministero dell’economia e finanza, ed in particolare di questa pagina e nelle pagine delle FAQ, dichiara che l’intenzione del governo è quella di assicurare 5 miliardi per avere come leva 350 miliardi
Il mef evidenzia 4 strumenti:

  1. Moratoria sui prestiti, con congelamento delle linee di presiti stimate a circa 220 miliardi di euro. Tutte le linee di credito in conto corrente, anticipo su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve, rate di prestiti e canoni viene congelato dino al 30 settembre
  2. Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI
  3. Garanzia dello stato a favore di Cassa depositi e prestiti per le imprese di medie grandi dimensioni. La garanzia di 500 milioni dovrebbe generare 10 miliardi di nuova finanza.
  4. Incentivo alle imprese bancarie e industriali a cedere i loro crediti incagliati o deteriorati mediante la conversione da Attività Fiscali Differite in Crediti di Imposta. Si dovrebbero attivare nuove finanze bancarie fino a 10 miliardi

Il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI dovrebbe portare ad una garanzia maggiore di 100 miliardi di finanziamento. La garanza del fondo stesso è pari all’80% e può arriva al 90% in caso di riassicurazione di Confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni.
Al di sopra di 1,5 milioni la percentuale garantita verrà modulata secondo le ordinarie regole del fondo, sempre con una garanzia all’ 80%, fino a 5 milioni.
Sono state anche inserite delle modifiche:

  • la gratuità della garanzia del fondo
  • ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito
  • allungamento automatico della garanzia di moratoria o sospensione del finanziamento del finanziamento per l’emergenza coronavirus
  • Procedure di valutazione solo per le aziende che registrano problemi finanziari a causa del corona virus.
  • Estensione del limite per la concessione della garanzia da 2.5 milioni a 5 milioni di finanziamento
  • L’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3000 euro) per gli imprenditori persone fisiche che si affianca alla linea di credito immediata pari a 25000 euro. Queste due misure sono senza valutazione da parte del fondo e garantite all’80% da parte dello stato.

Sono state introdotte anche altre misure

  • Rafforzamento dei confidi per le microimprese, attraverso la semplificazione
  • Ampliato il “Fondo di Solidarietà per i mutuo per l’acquisto della prima casa”. Infatti ora anche i lavoratori dipendenti con sospensione del lavoro o con riduzione dell’orario per almeno 30 giorni, i professionisti che dimostrano una riduzione del fatturato maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Si può richiedere anche senza modulo ISEE, anche se si è già usufruito in passato e il fondo sopporterà il 50% degli interessi che verranno maturati durante la sospensione. Nel fondo possono essere incluse anche le rate insolute da meno di 90 giorni
    Sospensione dei rimborsi a scadenza nel 2020 dei finanziamenti SIMEST

Inoltre l’emanazione del decreto legge il giorno 8 aprile ha chiarito degli aspetti che non erano chiari:

  • sono sospesi i versamenti di IVA e tutti i prelievi di ritenute alla fonte addizionale regionale e comunale oltre che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oltre che i premi per l’assicurazione obbligatoria a coloro che hanno avuto una riduzione di fatturato del 33% sia nel mese di marzo 2020 che di aprile 2020 rispetto a marzo 2019 e aprile 2019. I mesi vanno confrontati marzo 2020 con marzo 2019 e aprile 2020 con aprile 2019. Questo nel caso di aziende sotto i 50 milioni di fatturato
  • Queste misure sono valide anche per i professionisti che hanno iniziato un’attività dopo il 31 marzo 2019.
  • La sospensione del versamento dell’iva si applica a tutte le imprese per i mesi di aprile e maggio 2020 se la sede legale è in uno di questi comuni
    Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  • La condizione rimane sempre quella di poter dimostrare di aver avuto un calo di fatturato di almeno il 33% in entrambi i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019.
  • I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o con una rateizzazione in massimo 5 rate a partire da giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  • Mentre per i soggetti individuali che hanno compensi non superiori a 400 000 euro nell’anno fiscale 2019 potranno percepire compensi e ricavi senza essere assoggettati a ritenuti di acconto da parte del sostituto di imposta. L’unica condizione è quella di che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni da lavoro dipendente o assimilabile.

Dalla pagina delle FAQ individuiamo anche le risposte ai dubbi più chiesti:

  • Per la moratoria su rate, canoni di leasing, mutui è facoltà della impresa chiedere cosa sospendere: l’intera rata, o la quota interessi o la quota capitale
  • Gli importi chiesti alla banca in cambio degli anticipi sui crediti esistenti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020 incluso
  • L’impresa per beneficiare della moratoria deve essere al 17 marzo, in bonis ossia
    • Non avere posizione debitorie classificate come deteriorate
    • Non avere rate scadute da più di 90 giorni
    • L’impresa potrà comunque accedere alla moratoria anche se ha usufruito di misure di sospensione o ristrutturazione nel corso dei 24 mesi precedenti al 17 marzo
  • La comunicazione di voler aderire alla moratoria deve essere fatta alla banca o ad altri soggetti che posso erogare credito in Italia anche tramite PEC e mezzi similari che attestino la certezza della comunicazione con data certa. L’impresa nella comunicazione deve dichiarare:
    • il finanziamento per il quale si vuole presentare la moratoria
    • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
    • Soddisfare il requisito di media o piccola o microimpresa. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
    • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
  • Chi usufruisce della moratoria non può essere considerato come cattivo pagatore dalla centrale rischi. La sua valutazione creditizia rimane invariata.
  • La moratoria non si applica ai crediti al consumo
  • La moratoria si applica anche ai finanziamenti per effettuare dei lavori di efficientamento energetico
  • La moratoria si applica anche nei casi di “Credito aggiuntivo”. La dicitura è stata volutamente lasciata ampia per far rientrare più categorie di finanziamento alle PMI possibili
  • Se il finanziamento ha garanzia pubblica, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore la moratoria sarà applicata tramite il principio del silenzio assenso.
  • Per “Elementi accessori del contratto” si riferisce alle garanzie e assicurazioni in essere al momento del finanziamento. Questi elementi vengono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni de contratto originario. Ciò vale anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti.
  • Un’azienda può rinunciare alla sospensione comunicandolo all’intermediario finanziario e riprendendo il pagamento
  • Le rate maturate prima del 17 marzo non possono essere sospese
  • La moratoria non ha costi e la banca non può applicare commissioni

Fonti
http://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alla-liquidita-delle-famiglie-e-delle-imprese-tramite-il-sistema-bancario/
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3
decreto legge 8 disponibile qui

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