Art.128-bis
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro …..(a cura di RGS).
Relazione illustrativa
In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività [economiche] è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020. Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.
Art.183
Tax credit vacanze
1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (…) si provvede….
Relazione illustrativa
Il comma 1 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a
40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura.
In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:
1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. All’Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Al comma 6 si prevede, infine, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative della disposizione in parola (anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.) .
Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie.
Art.184
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 158,7 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 209 203 milioni di euro nell’anno 2020, si provvede….
Relazione illustrativa
La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.
Art.185
Fondo turismo
1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati.
2 All’onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …..
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2021 di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”
Art.186
Promozione turistica in Italia
1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell’esigenza di assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma all’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio nomina un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, ultimo periodo, del decreto- legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 5 del presente articolo. Nei trenta giorni successivi, l’Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 5 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (…) si provvede….
Art.187
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
1. Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta di cui al comma 1 come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»
4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
Art.187-bis
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante …
Relazione illustrativa
Con la norma in commento, al comma 1 si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.
Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio
competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.
Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
Il comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell’interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 281del 1997 – vale a dire quando l’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque adottato.
Art.187-ter
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (in attesa riformulazione Mibact)
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Anche al fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
3. All’onere derivante dal commi 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …..
Art.187-quater Misure per il settore cultura
1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente “I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale”;
b) al comma 2, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti”;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2020 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE
n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi
per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di
«Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.
9. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ”di distribuzione” sono aggiunte le seguenti: “, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti”.
10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
11. All’articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto” sono sostituite delle seguenti: “e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente “2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro
18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”;
c) il comma 3 è abrogato.
12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 460 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante…….
Art.187-quinquies Fondo cultura
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l’istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….
6. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Art.187-sexies
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell’IMAIE in liquidazione, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l’eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.
5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Art.230
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede XXXXXX.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt’ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.
La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
L’individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.